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INCENTIVI FISCALIINCENTIVI FISCALI PER L’EFFICIENZA ENERGETICASono prorogati gli incentivi fiscali, per mezzo della detrazione del 55% dall’imposta lorda, già previste dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”), per le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2010, afferenti ad interventi di efficienza energetica per la riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale. Le spese potranno inoltre riguardare anche le pompe di calore e le pompe geotermiche a bassa entalpia, escluse dalla precedente normativa, e le stesse detrazioni potranno essere ripartite in cinque anni, consentendo così un più conveniente accesso da parte dei lavoratori dipendenti e di tutti coloro che non possono fruire di ingenti crediti d’imposta.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008 è stato pubblicato il D.M. 11 marzo 2008 che definisce i nuovi valori limite del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (EPi) e di trasmittanza termica, validi per poter usufruire, rispettivamente, delle detrazioni previste dal comma 344 e dal comma 345 della Legge Finanziaria 2007. Occorre sottolineare che i valori limite definiti dal D.M. 11 marzo 2008 (sia in termini di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale che di trasmittanza termica) risultano più severi di quelli minimi obbligatori previsti dal D.Lgs. 192/2005 per le nuove costruzioni.
Interventi ammessi
Beneficiari Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società o imprese, residenti sul tutto il territorio nazionale.
Spese ammesse Le spese che possono essere detratte riguardano : a) interventi che riducano la trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio a valori uguali o inferiori a quelli indicati nell’ALLEGATO B del D.M. 11 Marzo 2008, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie;
b) interventi che riducano la trasmittanza termica delle finestre comprensive degli infissi a valori uguali o inferiori a quelli indicati nell’ALLEGATO B del D.M. 11 Marzo 2008;
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria attraverso: • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. • trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, sempre che comprendano la sostituzione della caldaia esistente con un generatore di calore a condensazione. E’ escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica. Le spese da sostenere per l’assistenza tecnica ed il rilascio dell’attestato di qualificazione energetica sono da quantificare di volta in volta in funzione dell’intervento, della tipologia della costruzione o del singolo immobile da attestare, della collocazione dell’intervento e delle eventuali difficoltà di raggiungimento dei luoghi.
Sull’edificio possono essere proposti interventi separati o anche un intervento complessivo; in questo secondo caso, per ottenere il beneficio fiscale, è necessario che i valori dell’indice di prestazione energetica risulti inferiore, di almeno il 20%, ai valori riportati nell’ALLEGATO A del D.M. 11 Marzo 2008. Tra le misure previste dalla finanziaria 2008 si elimina l'obbligo di certificazione e qualificazione energetica per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano la sostituzione di infissi o l'installazione di pannelli solari termici. Non è prevista, tuttavia, l'eliminazione dell'obbligo di produrre tali documenti per gli altri interventi. Si ricorda, comunque, che rimane l’obbligo dal 1° Luglio 2009, per tutte le abitazioni, di dotarsi della certificazione energetica, indipendentemente da interventi di riqualificazione energetica. Predisporlo ora, per esempio in concomitanza con un intervento di riqualificazione significativo, significa detrarre l'intervento del tecnico, farlo in futuro significa doverlo pagare per intero.
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