In EvidenzaLoginDownload |
Conto Energia
Ega Energia guida il cliente nell’usufruire al meglio delle incentivazioni statali, in base alla tipologia di impianto proposto. In Italia "Conto Energia" è il nome comune associato al meccanismo di incentivazione, regolamentato dal Decreto del 19 Febbraio 2007, che remunera tutta l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico permanentemente connesso alla rete elettrica (grid-connected). o Il Conto Energia prevede il riconoscimento, per un periodo di 20 anni, di una tariffa incentivante per ogni kWh prodotto da sistemi solari fotovoltaici di potenza installata superiore a 1 kWp. o L’elettricità che viene remunerata con le tariffe incentivanti è la totalità dell'energia prodotta dall’impianto: il contatore di produzione, posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, conteggia i kWh prodotti, ai quali viene attribuito l’incentivo. o La tariffa incentivante è variabile in funzione della potenza installata e della tipologia di integrazione architettonica dell'impianto fotovoltaico.
o L'erogazione degli incentivi è garantita per un periodo di 20 anni.
Tariffe valide fino al 31 Dicembre 2010
Le tariffe incentivanti saranno erogate agli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche volute dal Decreto: verranno ammessi agli incentivi gli impianti realizzati con materiali e componenti nuovi di fabbrica e soprattutto rispondenti alle norme che ne attestano la qualità. Il tetto di potenza incentivabile sulla base del nuovo decreto Conto Energia è di 1200 MW, ma il decreto stesso prevede la possibilità di innalzamento del limite quando esso venga raggiunto. La potenza totale fotovoltaica installata in Italia, aggiornata a Febbraio 2010, è di circa 950 MW. La potenza massima installabile da parte di persone fisiche è di 20 kWp. Per impianti di taglia superiore è necessaria la partita IVA.
SCAMBIO SUL POSTO Il sistema di scambio sul posto (SSP), a partire dal 1° Gennaio 2009 e per potenze installate comprese tra 1 e 200 kWp, permette all’utente una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l’energia prodotta possa essere prelevata e consumata in un momento successivo. In altri termini, il sistema SSP consente al soggetto titolare di un impianto fotovoltaico di immagazzinare virtualmente l’energia autoprodotta e di riprelevarla quando si rende necessaria. A decorrere dal 1° Gennaio 2009, a seguito dell’emanazione della Deliberazione n. 74/2008, l’AEEG, senza tradire lo scopo dello SSP, ovvero quello di porsi quale elemento equalizzatore della domanda e dell’offerta energetica, ha cambiato le modalità e le condizioni tecnico-economiche che regolano lo SSP, prevedendo una diversa gestione e una diversa riattribuzione all’utente dell’energia dallo stesso autoprodotta. In particolare, muovendo dalla considerazione che non vi è coincidenza tra il momento in cui l’energia viene prodotta e quello in cui viene consumata, l’AEEG ha fissato nuovi adempimenti in ordine all’immissione in rete dell’energia prodotta mediante impianti fotovoltaici. In sostanza il SSP sarà così strutturato: a) l’utente immetterà l’energia prodotta nel sistema elettrico gestito da GSE; b) il GSE riceverà l’energia e la venderà sul mercato; c) l’utente acquisterà l’energia necessaria ai propri fabbisogni (ovvero quella non coperta istantaneamente dall’impianto fotovoltaico) presso l’impresa fornitrice (Enel, Acea, Sorgenia, Eni etc.) pagando il relativo corrispettivo; d) il GSE corrisponderà all’utente un contributo in conto scambio allo scopo di rimborsarlo di un costo, quello per l’acquisto dell’energia, che in realtà non avrebbe dovuto sostenere, nei limiti dell’energia autoprodotta. Tale contributo sarà quantificato in misura pari al minore tra il controvalore dell’energia immessa in rete e venduta dal GSE e il valore dell’energia prelevata sulla propria fornitura dall’utente. In tal caso conviene, quindi, dimensionare l'impianto in modo che il consumo di energia elettrica dell’utente risulti mediamente pari o leggermente superiore alla produzione dell’impianto fotovoltaico.
Per il sistema di Scambio Sul Posto il ricavo è costituito, quindi, da tre voci: o Ricavo ottenuto dal riconoscimento della tariffa incentivante in Conto Energia per tutti i kWh prodotti dall’impianto. o Risparmio immediato sulla bolletta dell’energia elettrica per autoconsumo istantaneo della corrente prodotta dall’impianto fotovoltaico. o Rimborso dal parte del GSE dell’energia fotovoltaica immessa in rete e non consumata istantaneamente e venduta dal GSE stesso sul mercato elettrico, al più pari al costo totale annuo sostenuto in bolletta. Al termine dei 20 anni in cui godrà dell’erogazione degli incentivi statali, l’utente continuerà ad avvalersi del servizio di scambio sul posto SSP come sopra definito. Servizio di Cessione in rete dell’energia prodotta e copertura dei consumi o Qualora il consumo di energia elettrica risultasse sensibilmente inferiore alla produzione stimata, sarebbe consigliabile scegliere, anziché lo scambio sul posto, la cessione in rete dell'energia elettrica fotovoltaica. In tal caso l'utente consumerà direttamente ed istantaneamente l'energia prodotta solo nel momento e nella quantità in cui è prodotta. L'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi verrà ceduta e venduta in rete al distributore di rete locale con le tariffe stabilite dall’AEEG. In tal caso il ricavo è costituito da tre voci distinte: o Ricavo ottenuto dal riconoscimento della tariffa incentivante in Conto Energia per tutti i kWh prodotti dall’impianto. o Risparmio sulla bolletta dell’energia elettrica per autoconsumo istantaneo della corrente elettrica fotovoltaica prodotta. o Vendita al Gestore di rete locale dell’energia prodotta e non autoconsumata istantaneamente dalle utenze elettriche. Al termine dei 20 anni in cui godrà dell’erogazione degli incentivi, l’utente continuerà ad immettere corrente nella rete e a prelevarla istantaneamente gratuitamente a seconda delle proprie esigenze, pagando eventualmente la sola parte di energia utilizzata e non prodotta istantaneamente, continuando quindi ad avvalersi del servizio di cessione in rete e copertura dei consumi.
Premi per impianti abbinati al risparmio energetico o Per gli impianti connessi in regime di scambio sul posto, viene riconosciuta una maggiorazione delle tariffe incentivanti qualora, successivamente alla installazione di un impianto fotovoltaico e con apposita certificazione, si dimostri che si è realizzato un intervento atto a conseguire un miglioramento del fabbisogno energetico dell'edificio su cui è installato l'impianto (miglioramento minimo del 10%). La maggiorazione è valorizzata nel 50% della percentuale del miglioramento ottenuto, con un massimo del 30% di maggiorazione dell'incentivo standard. o In caso di nuove costruzioni il premio, nella misura del 30% della tariffa incentivante, compete agli impianti di edifici/unità immobiliari che conseguano, sulla base di idonea certificazione, un indice di prestazione energetica dell'edificio/unita' immobiliare inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.
Ulteriori maggiorazioni della tariffa incentivante Le tariffe incentivanti sono incrementate del 5% nei seguenti casi: 1. Per impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili siano definibili “autoproduttore”, ovvero soggetto che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio; 2. Per le scuole pubbliche o paritarie e per le strutture sanitarie pubbliche; 3. Per gli impianti integrati, in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; 4. Per gli enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat.
o Ai sensi della Finanziaria 2008 (art. 2, comma 173), gli impianti fotovoltaici i cui soggeti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella categoria degli aventi diritto alla tariffa di totale integrazione (art. 2, comma 1, lettera b3, D.Lgs. 19/2/2007). Si tratta di un'interessantissima opportunità per Comuni, Scuole, Strutture Sanitarie, ecc., che consente di abbreviare notevolmente i tempi di rientro dell'investimento iniziale.
|







